Art. 3.
  Nell'ambito delle finalita' di cui  all'art. 27, terzo comma, della
legge 31  dicembre 1982, n. 979  e all'art. 18, secondo  comma, della
legge  6  dicembre 1991,  n.  394,  l'area naturale  marina  protetta
"Tavolara - Punta Coda Cavallo", in particolare, persegue:
  a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
  b)  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  risorse  biologiche  e
geomorfologiche della zona;
  c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
della biologia  degli ambienti  marini e costieri  dell'area naturale
marina  protetta  e  delle  peculiari  caratteristiche  ambientali  e
geomorfologiche della zona;
  d)  l'effettuazione  di programmi  di  carattere  educativo per  il
miglioramento della cultura generale  nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
  e) la  realizzazione di programmi  di studio e  ricerca scientifica
nei  settori  dell'ecologia, della  biologia  marina  e della  tutela
ambientale,  al   fine  di   assicurare  la   conoscenza  sistematica
dell'area;
  f) la promozione di uno  sviluppo socioeconomico compatibile con la
rilevanza  naturalisticopaesaggistica dell'area,  anche privilegiando
attivita' tradizionali locali  gia' presenti; nell'ambito dell'azione
di promozione di uno sviluppo  compatibile con le predette finalita',
per le attivita' relative alla  canalizzazione dei flussi turistici e
di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra'
prevedere  specifiche   facilitazioni  per   i  mezzi   di  trasporto
collettivi gestiti preferibilmente da  cittadini residenti nei comuni
di Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo.