Art. 3. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 27, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 18, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", in particolare, persegue: a) la protezione ambientale dell'area marina interessata; b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina; e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; f) la promozione di uno sviluppo socioeconomico compatibile con la rilevanza naturalisticopaesaggistica dell'area, anche privilegiando attivita' tradizionali locali gia' presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalita', per le attivita' relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovra' prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri Porto San Paolo.