Art. 5. La gestione dell'area naturale marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, comma secondo, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'art. 19, comma primo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sara' affidata alle amministrazioni pubbliche territorialmente interessate, anche in associazione, con il contributo di istituti di ricerca riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986.