Art. 5.
  La gestione  dell'area naturale  marina protetta "Tavolara  - Punta
Coda Cavallo",  ai sensi del  combinato disposto dell'art.  28, comma
secondo, della legge 31 dicembre 1982,  n. 979, e dell'art. 19, comma
primo,  della legge  6 dicembre  1991, n.  394, nonche'  dell'art. 25
della   legge  8   giugno   1990,  n.   142,   sara'  affidata   alle
amministrazioni  pubbliche  territorialmente  interessate,  anche  in
associazione, con  il contributo di istituti  di ricerca riconosciuti
dal  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e
tecnologica  e  associazioni  ambientaliste  riconosciute,  ai  sensi
dell'art. 13 della legge n. 349/1986.