Art. 8. Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sara' approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna e i comuni interessati, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'art. 19, comma quinto, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato. Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. In tale organismo dovra' essere assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla regione autonoma della Sardegna.