Art. 8.
  Il   regolamento  di   esecuzione   del  presente   decreto  e   di
organizzazione  dell'area naturale  marina protetta  sara' approvato,
sentita la regione autonoma della Sardegna e i comuni interessati, ai
sensi  dell'art.  28 della  legge  31  dicembre  1982, n.  979,  come
modificato dall'art. 19,  comma quinto, della legge  6 dicembre 1991,
n.  394, entro  centoventi  giorni dalla  convenzione di  affidamento
dell'area protetta medesima all'ente delegato.
  Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un
comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e
alla  commissione  di  riserva.   In  tale  organismo  dovra'  essere
assicurata adeguata rappresentanza al  Ministero dell'ambiente e alla
regione autonoma della Sardegna.