IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio dcreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 agosto 1994, n. 198, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario; Vista la proposta di modifica di statuto, formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche e della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, afferenti alla facolta' di medicina veterinaria; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997; Decreta: Art. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato nella parte concernente gli statuti delle scuole di specializzazione in sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche ed in ispezione degli alimenti di origine animale.