Art. 5.
  1. Le  vaccinazioni di cui  ai precedenti articoli  sono effettuate
dai veterinari delle  unita' sanitarie locali o  da veterinari liberi
professionisti  appositamente  autorizzati  dall'autorita'  sanitaria
competente per territorio.
  2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del
vaccino antirabbico,  le regioni,  le province  autonome e  le unita'
sanitarie  locali,  ciascuno  per  la parte  di  propria  competenza,
provvedono,  in  conformita' delle  disposizioni  di  cui ai  decreti
ministeriali 10  luglio 1989 e  8 agosto  1988, n. 476,  citati nelle
premesse.
  3. L'onere  derivante dalle spese per  l'acquisto, distribuzione ed
impiego  del  vaccino  antirabbico  grava sui  fondi  assegnati  alle
regioni e province autonome sul  cap. 5941 del bilancio del Ministero
del  tesoro  concernente  il  Fondo  sanitario  nazionale  (esercizio
finanziario 1998),  in conformita'  dell'art. 7, commi  1 e  2, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, citato in premessa.