Art. 4.
  Le  operazioni   di  rinnovo  dei  buoni   del  Tesoro  poliennali,
nominativi,  di cui  al secondo  comma  del precedente  art. 1,  sono
affidate  alla Banca  d'Italia; dette  operazioni di  rinnovo possono
essere effettuate dal 3 al 5 marzo 1998.