Art. 6. Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1 marzo 1998, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 15 febbraio 1998; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per diciotto giorni. All'atto del rinnovo, sara' corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso e' tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sara' operata la ritenuta di cui al decretolegislativo 1 aprile 1996, n. 239. Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1 marzo 1998, versati per il rinnovo.