Art. 7.
  Le richieste di rinnovo dei  buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di
scadenza  1  marzo 1998,  nominativi,  dovranno  essere compilate  su
apposite distinte  descrittive dei buoni  ad esse uniti  e presentate
soltanto presso le  filiali della Banca d'Italia,  alle quali possono
essere  esibite dagli  incaricati della  Banca d'Italia  stessa o  da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le richieste di  rinnovo possono essere firmate  e presentate anche
da qualsiasi esibitore  dei titoli nominativi da  rinnovare. La Banca
d'Italia rilascera'  apposite ricevute  per il capitale  nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale del  tesoro -  Servizio secondo,  a favore  delle
filiali  della  Banca  d'Italia,  tramite le  competenti  sezioni  di
tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro
delle ricevute rilasciate.
  I  possessori  di detti  buoni  del  Tesoro poliennali  11,50%,  di
scadenza 1 marzo 1998, nominativi,  che non intendano avvalersi della
facolta'  di  chiederne il  rinnovo  con  le modalita'  indicate  nel
presente  articolo, dovranno  chiederne  il  rimborso alla  Direzione
generale  del  tesoro  -  Servizio  secondo,  per  il  tramite  delle
direzioni  provinciali del  Tesoro, nei  termini e  con le  modalita'
previste dalle  vigenti disposizioni  in materia di  debito pubblico;
sara'  operata la  ritenuta di  cui al  citato decreto  legislativo 1
aprile 1996, n. 239.