IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997, registro n. 1, foglio n. 67, con il quale il dott. Stefano Landi e' nominato capo del Dipartimento del turismo; Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche; Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge 556/1988; Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Valle d'Aosta; Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi "Regione autonoma Valle d'Aosta"; Considerato che la regione non ha ancora trasmesso la documentazione utile al trasferimento dei contributi spettanti per la realizzazione delle iniziative selezionate per il finanziamento; Viste, per tutte, le note 5 maggio 1997, 6 marzo 1997, 6 settembre 1996, con le quali e' stato sollecitato l'invio della documentazione necessaria al trasferimento dei fondi spettanti alla regione avvertendo che, in caso contrario, si sarebbe dovuto provvedere alla revoca; Considerato che alle riferite note non e' stato dato riscontro e che sono venute ormai meno le caratteristiche di attualita', rapidita' e urgenza poste a base dell'intervento della legge n. 556/1988; Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario; Considerato, inoltre il disposto dell'art. 1, 8 comma, della legge n. 203/1995; Ritenuto che, per il momento, non appare opportuno provvedere al contestuale versamento all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana dei contributi revocati, poiche' occorre attendere la scadenza dei termini per un'eventuale impugnativa; Decreta: Art. 1. Sono revocati i contributi concessi alla "regione autonoma Valle d'Aosta" per la realizzazione dei progetti di cui all'elenco allegato.