IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                             DEL TURISMO
  Vista la  legge 30  maggio 1995, n.  203, recante:  "Riordino delle
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo
1994, istitutivo  del Dipartimento  del turismo presso  la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
febbraio 1997,  registro n. 1,  foglio n. 67,  con il quale  il dott.
Stefano Landi e' nominato capo del Dipartimento del turismo;
  Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge
30 dicembre 1988, n. 556,  recante misure urgenti e straordinarie per
la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
  Visto  il  decreto 31  dicembre  1988  recante criteri  prioritari,
parametri di valutazione e criteri  di ripartizione in attuazione del
disposto degli articoli 1 e 2 della legge 556/1988;
  Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante approvazione dei progetti
a carattere  regionale per la realizzazione  di strutture turistiche,
ricettive e tecnologiche per la regione Valle d'Aosta;
  Considerato che nell'elenco allegato  al predetto decreto figura il
titolare di contributi "Regione autonoma Valle d'Aosta";
  Considerato   che   la  regione   non   ha   ancora  trasmesso   la
documentazione utile al trasferimento dei contributi spettanti per la
realizzazione delle iniziative selezionate per il finanziamento;
  Viste, per tutte, le note 5  maggio 1997, 6 marzo 1997, 6 settembre
1996, con le quali e'  stato sollecitato l'invio della documentazione
necessaria  al   trasferimento  dei  fondi  spettanti   alla  regione
avvertendo che, in caso contrario,  si sarebbe dovuto provvedere alla
revoca;
  Considerato che  alle riferite note  non e' stato dato  riscontro e
che  sono  venute  ormai   meno  le  caratteristiche  di  attualita',
rapidita'  e urgenza  poste  a base  dell'intervento  della legge  n.
556/1988;
  Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;
  Ritenuta  l'opportunita' di  procedere alla  revoca dei  contributi
concessi al riferito concessionario;
  Considerato, inoltre il disposto dell'art.  1, 8 comma, della legge
n. 203/1995;
  Ritenuto che,  per il momento,  non appare opportuno  provvedere al
contestuale  versamento  all'entrata  del  bilancio  statale  per  la
successiva   riassegnazione   al   Fondo  per   la   riqualificazione
dell'offerta  turistica  italiana  dei contributi  revocati,  poiche'
occorre   attendere  la   scadenza  dei   termini  per   un'eventuale
impugnativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono revocati  i contributi  concessi alla "regione  autonoma Valle
d'Aosta"  per  la  realizzazione   dei  progetti  di  cui  all'elenco
allegato.