IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante disciplina in materia di molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, recante disposizioni sull'applicazione del fondo di solidarieta' della pesca nel mar Tirreno per la pesca dei molluschi bivalvi con le draghe idrauliche; Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 1997, che ha disposto la sospensione dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi del Lazio e della Campania; Considerato il persistere della crisi della risorsa dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti i compartimenti marittimi di Roma e Gaeta; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella riunione del 13 gennaio 1998 ha espresso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: 1. Le unita' iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti dei compartimenti marittimi di Roma e Gaeta, esercitanti la pesca dei cannolicchi con draga idraulica sono obbligate a sospendere l'attivita' di pesca fino al 30 giugno 1998. 2. In dipendenza della sospensione di cui al comma 1 non e' corrisposto alle imprese delle unita' interessate alcun contributo. Art. 2. 1. Le unita' iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti dei compartimenti marittimi di Roma e Gaeta, esercitanti la pesca delle vongole con draga idraulica, sino al 30 giugno 1998, nei giorni consentiti di attivita' non possono catturare una quantita' di vongole superiore a due quintali.