IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio 1965,  n. 963, modificata dalla  legge 25
agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante regolamento  per  l'esecuzione della  legge 14  luglio
1965, n. 963;
  Vista  la legge  17  febbraio 1982,  n. 41,  recante  piano per  la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 29  maggio 1992 recante disciplina in
materia di molluschi bivalvi;
  Visto il decreto ministeriale  30 luglio 1997, recante disposizioni
sull'applicazione  del  fondo di  solidarieta'  della  pesca nel  mar
Tirreno per la pesca dei molluschi bivalvi con le draghe idrauliche;
  Visto il  decreto ministeriale 1  ottobre 1997, che ha  disposto la
sospensione  dell'attivita'  di  pesca   dei  molluschi  bivalvi  nei
compartimenti marittimi del Lazio e della Campania;
  Considerato il  persistere della crisi della  risorsa dei molluschi
bivalvi nelle  acque antistanti i  compartimenti marittimi di  Roma e
Gaeta;
  Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche del mare che nella riunione del 13 gennaio 1998 ha
espresso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
  1. Le unita' iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti
dei compartimenti marittimi di Roma e Gaeta, esercitanti la pesca dei
cannolicchi  con   draga  idraulica   sono  obbligate   a  sospendere
l'attivita' di pesca fino al 30 giugno 1998.
  2.  In dipendenza  della  sospensione  di cui  al  comma  1 non  e'
corrisposto alle imprese delle unita' interessate alcun contributo.
                               Art. 2.
  1. Le unita' iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti
dei compartimenti  marittimi di  Roma e  Gaeta, esercitanti  la pesca
delle vongole con draga idraulica, sino al 30 giugno 1998, nei giorni
consentiti  di  attivita'  non  possono catturare  una  quantita'  di
vongole superiore a due quintali.