Art. 4. Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite, salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia; restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico. Ai fini fiscali, i titoli sono altresi' esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio. Salvo quanto non espressamente derogato dai precedenti commi, ai medesimi fini fiscali, alla presente emissione si applicano le disposizioni tributarie generali, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.