Art. 4.
  Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi
interessi sono equiparati  ai titoli del debito  pubblico italiano ed
alle loro rendite, salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9
settembre 1992, n. 372, convertito,  con modificazioni, nella legge 5
novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte
sugli  interessi ed  altri frutti  delle obbligazioni  e degli  altri
titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973, n. 601, non  si applica ai soggetti  residenti in
Italia; restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico.
  Ai  fini fiscali,  i titoli  sono altresi'  esenti dall'obbligo  di
denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.
  Salvo quanto  non espressamente  derogato dai precedenti  commi, ai
medesimi  fini  fiscali,  alla  presente emissione  si  applicano  le
disposizioni tributarie  generali, ed  in particolare il  decreto del
Presidente della  Repubblica 29 settembre  1973, n. 600 e  il decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.