Art. 7.
  Sulla  base degli  elementi  contenuti nel  presente  decreto e  di
quelli derivanti dagli  usi e dalla prassi  internazionale, il Tesoro
stipulera' un  accordo con  un consorzio  di collocamento  guidato da
Swiss Bank Corporation, Banque Paribas  e JP Morgan per la assunzione
a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.
  Il Tesoro riconoscera'  a Swiss Bank Corporation,  Banque Paribas e
JP Morgan, che potranno retrocederla in  tutto o in parte ai soggetti
partecipanti al  consorzio, la provvigione dello  0,325% prevista dal
precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.