Art. 7. Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulera' un accordo con un consorzio di collocamento guidato da Swiss Bank Corporation, Banque Paribas e JP Morgan per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali. Il Tesoro riconoscera' a Swiss Bank Corporation, Banque Paribas e JP Morgan, che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione dello 0,325% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.