Art. 9.
  Il  prestito di  cui al  presente decreto  e' regolato  dalla legge
dello  Stato  italiano.  Le   corti  italiane  avranno  giurisdizione
esclusiva.
  Il Tesoro rinuncia ad avvalersi,  nei limiti consentiti dal diritto
italiano, per il  presente prestito, di qualsiasi  privilegio che gli
possa spettare quale amministrazione di Stato sovrano.