ART. 10.
           NUMERAZIONE PER I SERVIZI INTERATTIVI IN FONIA
    1.  La  struttura  delle numerazioni per i servizi interattivi in
fonia viene descritta in Allegato N. I codici 163 e 164  identificano
la categoria specifica dei servizi interattivi in fonia.
    2.  La  richiesta  di  numerazione  per  la fornitura dei servizi
interattivi in fonia  puo'  essere  fatta  in  sede  di  domanda  per
l'ottenimento  di  una  licenza individuale ovvero da soggetti aventi
titolo.
    3. Il richiedente  indica  nella  richiesta  di  assegnazione  la
quantita' di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
    4.   L'autorita'   assegna   i   numeri  in  base  alla  data  di
presentazione della richiesta  e,  ove  consentito,  in  ordine  alle
preferenze espresse.
    5.  L'assegnazione  e'  di norma effettuata entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
    6. I numeri assegnati vengono revocati dall'autorita' nel caso di
comunicazione  da  parte  dell'assegnatario  della   cessazione   del
servizio o in caso di revoca della licenza individuale.
    7.  I numeri assegnati possono essere revocati dall'autorita' nel
caso di modifica dei termini della licenza individuale.
    8. L'autorita' puo' provvedere alla revoca dell'assegnazione  dei
numeri non utilizzati.
    9.  Il  numero passa quindi nello stato di revocato e l'operatore
rende disponibile la risorsa  alla  autorita'  entro  12  mesi  dalla
notifica dell'atto di revoca.
    10. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione
dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della
risorsa  da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata
massima di 12 mesi. Il periodo di latenza puo' avere durata inferiore
se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.