ART. 10. NUMERAZIONE PER I SERVIZI INTERATTIVI IN FONIA 1. La struttura delle numerazioni per i servizi interattivi in fonia viene descritta in Allegato N. I codici 163 e 164 identificano la categoria specifica dei servizi interattivi in fonia. 2. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi interattivi in fonia puo' essere fatta in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo. 3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantita' di numeri richiesti e le eventuali preferenze. 4. L'autorita' assegna i numeri in base alla data di presentazione della richiesta e, ove consentito, in ordine alle preferenze espresse. 5. L'assegnazione e' di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione. 6. I numeri assegnati vengono revocati dall'autorita' nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale. 7. I numeri assegnati possono essere revocati dall'autorita' nel caso di modifica dei termini della licenza individuale. 8. L'autorita' puo' provvedere alla revoca dell'assegnazione dei numeri non utilizzati. 9. Il numero passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorita' entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca. 10. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza puo' avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.