Art. 2. Trasmissione del modulo di comunicazione 1. Per usufruire della detrazione i contribuenti devono preventivamente trasmettere, mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette, la comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta sul modulo di cui all'allegato A. Al modulo va allegata la documentazione prevista nel regolamento citato in premessa. Per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del citato regolamento, il modulo, corredato della documentazione, deve essere spedito entro 40 giorni dalla predetta data. 2. In caso di comproprieta', contitolarita' di diritti reali o di coesistenza di piu' diritti reali su uno stesso immobile, se piu' di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fluire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, puo' essere trasmesso da uno soltanto di essi. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti indi- cati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e' trasmesso un unico modulo a cura, rispettivamente, dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini, ovvero di uno dei soggetti cui s'imputano i redditi prodotti in forma associata. In queste ipotesi, nella dichiarazione dei redditi non va indicato il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo.