Art. 2.
               Trasmissione del modulo di comunicazione
  1.   Per  usufruire   della   detrazione   i  contribuenti   devono
preventivamente  trasmettere,  mediante  raccomandata, al  Centro  di
servizio  delle  imposte  dirette   e  delle  imposte  indirette,  la
comunicazione concernente  la data  in cui  avranno inizio  i lavori,
redatta sul  modulo di cui all'allegato  A. Al modulo va  allegata la
documentazione  prevista nel  regolamento citato  in premessa.  Per i
lavori iniziati prima dell'entrata  in vigore del citato regolamento,
il modulo, corredato della  documentazione, deve essere spedito entro
40 giorni dalla predetta data.
  2. In caso  di comproprieta', contitolarita' di diritti  reali o di
coesistenza di piu' diritti reali su  uno stesso immobile, se piu' di
un  contribuente, avendo  sostenuto  le spese,  intende fluire  della
detrazione, il  modulo, con  allegata la documentazione,  puo' essere
trasmesso da  uno soltanto  di essi. In  sede di  presentazione della
dichiarazione dei  redditi, il contribuente  che non ha  trasmesso il
suddetto modulo deve  indicare il codice fiscale del  soggetto che ha
adempiuto l'obbligo anche per suo  conto. Per gli interventi su parti
comuni di edifici  residenziali e per quelli  realizzati dai soggetti
indi- cati  nell'art. 5  del testo unico  delle imposte  sui redditi,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
1986,  n.  917   (TUIR),  e'  trasmesso  un  unico   modulo  a  cura,
rispettivamente,   dell'amministratore  del   condominio  o   di  uno
qualunque dei condomini, ovvero di  uno dei soggetti cui s'imputano i
redditi  prodotti  in  forma  associata.  In  queste  ipotesi,  nella
dichiarazione  dei redditi  non  va indicato  il  codice fiscale  del
soggetto che ha trasmesso il modulo.