Art. 5. Spese sostenute negli anni 1996 e 1997 1. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997 devono rispettare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, con le seguenti precisazioni: a) e' ammesso qualunque mezzo di pagamento; b) relativamente alle spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, e' fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, presentata nel 1998; c) qualora le spese siano state sostenute anche nel 1996, i contribuenti devono presentare, in aggiunta al modulo di cui all'art. 1, corredato della documentazione prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella dei redditi del 1997, presentata nel 1998.