Art. 5.
                Spese sostenute negli anni 1996 e 1997
  1.  I contribuenti  che si  avvalgono delle  disposizioni contenute
nell'art. 13,  comma 3,  della citata  legge n.  449 del  1997 devono
rispettare gli  adempimenti di cui  agli articoli precedenti,  con le
seguenti precisazioni:
    a) e' ammesso qualunque mezzo di pagamento;
  b)  relativamente alle  spese  sostenute nel  1997, la  detrazione,
suddivisa, a scelta del contribuente, in  cinque o dieci rate di pari
importo,  e' fruita  a partire  dalla dichiarazione  dei redditi  del
1997, presentata nel 1998;
  c)  qualora  le spese  siano  state  sostenute  anche nel  1996,  i
contribuenti devono presentare, in aggiunta al modulo di cui all'art.
1,  corredato della  documentazione prescritta,  un'apposita istanza,
contenente  l'indicazione  del numero  delle  rate  in cui  intendono
suddividere  la detrazione  e la  richiesta di  rimborso della  prima
rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996.
Per  fruire delle  rimanenti quote  della detrazione  queste dovranno
essere indicate nella dichiarazione dei  redditi, a partire da quella
dei redditi del 1997, presentata nel 1998.