IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTI gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962,  n.
283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n.  441;
VISTO il Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con
il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;
VISTI  gli  articoli  5,  ultimo  comma,  6, lettere c), h) e i) e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il decreto del Ministro  della  sanita'  del  31  agosto  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, con
il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti
a   registrazione,  come  prodotti  fitosanitari,  anche  i  prodotti
impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi  diversi,
che  hanno  composizione  analoga a quelli impiegati in agricoltura e
che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili;
VISTO l'articolo 19 del decreto legislativo del  17  marzo  1995,  n.
194, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
1995,  che  prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita'
di  limiti  massimi  di  residui  di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari;
VISTA  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita'  del 6 giugno 1985,
pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  250  del  23  ottobre
1985, che fissa le quantita' massime di residui delle sostanze attive
dei    presidi    sanitari    tollerate    nei   prodotti   destinati
all'alimentazione;
VISTA l'ordinanza del Ministro della  sanita'  del  18  luglio  1990,
pubblicata  nel  S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del 30 agosto
1990, come integrata e/o  modificata  dalle  ordinanze  del  Ministro
della  sanita' del 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 200 del 27  agosto  1991),  18  febbraio  1993,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993, 14 luglio 1993, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182 del 5 agosto 1993, 3 maggio 1994,
pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale  n.  160  del  11  luglio
1994,  e  dai  decreti  del Ministro della sanita' del 9 agosto 1995,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  252  del  27  ottobre
1995,  12 agosto 1995, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
252 del 27 ottobre 1995, 2 aprile  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, 18 giugno 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  7  agosto  1996,  6 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del  31  gennaio  1997,  13
gennaio  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile
1997, e 27 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109
del 13 maggio 1997;
VISTI  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23  dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5  agosto
1993,  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime  di
residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari  tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione;
VISTO il decreto del Ministro della sanita' del 8 marzo 1997 relativo
a nuove condizioni  di  impiego  relative  ai  prodotti  fitosanitari
contenenti  propargite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1997;
VISTI  i  decreti  del  Ministro  della sanita' relativi alle revoche
delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze
attive Azinfos etile, Bromofos, Bromofos  etile,  Barban,  Bopardoil,
Butocarbossima,  Carbonio  solfuro, Carbonio Tetracloruro, Cianato di
potassio,  Clorbenside,  Cloramben,  Cloraniformetanato,   Clorfenac,
Clorfenprop-metile,    Dialifos,    1,2-Diclorpropano,   Dimetirimol,
Dinobuton, Dinoterb,  Edifendos,  Endotion,  Etem,  Etion,  Etirimol,
Fenaminosulf,  Fenazaflor,  Fenclorazol  etile,  Ferbam, Flubenzimin,
Fluorodifen, Fostietan, Isocarbamide, MCPB, Nabam.  Naled,  Nicotina,
Noruron,   Pertane,   Piranocumarina,  Profam,  Promecarb,  Protoato,
Scilliroside, Tepp, Triazbutil, Trifenmorf, Tricloronato e Zireb;
VISTI  i  decreti  del   Ministro   della   sanita'   relativi   alle
autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari emanati nel periodo dal 30
novembre 1996 al 31 dicembre 1997;
VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva  per  i
prodotti  fitosanitari  di  cui  all'articolo 20 del predetto decreto
legislativo del 17 marzo 1995 n. 194;
CONSIDERATA  l'opportunita',  per  facilitare  la  consultazione,  di
unificare  i  sopracitati  provvedimenti,  che hanno fissato in tempi
successivi i residui di prodotti fitosanitari nei prodotti  destinati
all'alimentazione;
CONSIDERATA  la  necessita'  di disporre di una unica classificazione
convenzionale delle colture e delle derrate  immagazzinate,  conforme
alla piu' recente classificazione comunitaria;
                               DECRETA
                               Art. 1
                       (Campo di applicazione)
1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di  cui
all'allegato 1, parte A;
b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B;
c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C;
d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.