Art. 2.
  Le offerte  degli operatori relative  alla tranche di cui  al primo
comma  del precedente  art.  1 dovranno  pervenire, con  l'osservanza
delle  modalita' indicate  negli articoli  7 e  8 del  citato decreto
ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 11 marzo
1998.
  A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma,
del  citato decreto  del 4  dicembre  1997, i  prezzi indicati  dagli
operatori  dovranno variare  dell'importo minimo  di un  centesimo di
lira.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli  articoli 9,  10 e  11 del medesimo  decreto del  4 dicembre
1997.