Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 4 dicembre 1997, entro le ore 13 del giorno 11 marzo 1998. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 4 dicembre 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 4 dicembre 1997.