Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente art. 2,  avra' inizio, in base all'art.  4, secondo comma,
del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,
il collocamento della quattordicesima tranche dei certificati, per un
importo  massimo del  10 per  cento dell'ammontare  nominale indicato
all'art. 1  del presente decreto;  tale tranche sara'  riservata agli
operatori  "specialisti in  titoli  di Stato"  che hanno  partecipato
all'asta  della  tredicesima  tranche   e  verra'  assegnata  con  le
modalita' indicate  negli articoli 12 e  13 del citato decreto  del 4
dicembre 1997, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 11 marzo 1998.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste  dei "CTZ-18",  ivi compresa  quella di  cui all'art.  1 del
presente decreto, ed  il totale assegnato, nelle  medesime aste, agli
stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.