Art. 3.
  Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni
fiscali in materia  di debito pubblico, ai certificati  emessi con il
presente  decreto si  applicano  le disposizioni  di  cui al  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
  Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non
possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.
  I  certificati medesimi  sono  ammessi di  diritto alla  quotazione
ufficiale  e sono  compresi  tra  i titoli  sui  quali l'Istituto  di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.