Art. 4.
  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in
lire 78.046 milioni, si provvede  ai sensi dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in
lire   820,3  milioni,   per  l'anno   1998,  si   provvede  mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per  l'anno finanziario  1998,  allo  scopo parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
            -   La      legge  n.     549/1995  reca:     "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica".
            - Il testo del   comma 63 dell'art. 1  della  legge    n.
          549/1995 e' il seguente:
            "63.    Per le   spese  connesse con  interventi militari
          all'estero, anche di carattere umanitario,  autorizzati dal
          Parlamento, correlati  ad  accordi  internazionali,    puo'
          essere  adottata la   procedura di cui all'art. 9,  legge 5
          agosto 1978, n.  468, previa   deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del Ministro del tesoro. Nessuna
          indennita'  e'  dovuta    agli  obiettori di coscienza   in
          servizio  civile  impiegati   in      missioni   umanitarie
          all'estero.   Al      personale   militare  interessato  e'
          corrisposto, in aggiunta  allo stipendio o alla paga e agli
          altri assegni   a carattere   fisso  e    continuativo,  il
          seguente trattamento economico accessorio:
            a)  trattamento  di  missione  all'estero  previsto dalle
          norme vigenti, se in servizio isolato;
            b) trattamento di missione    all'estero  previsto  dalle
          norme   vigenti   per   il   Paese   di   destinazione  con
          possibilita',  se  facente  parte  di  un  contingente,  di
          riduzione  dell'indennita'  di missione fino al massimo del
          50   per   cento   da   effettuare,   in   funzione   delle
          condizioni  ambientali  ed    operative,  con   decreto del
          Ministro della   difesa di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro".