IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43 secondo il quale le tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate, invece che alla portata, al peso complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore, la quale ultima, se pneumatica o di tipo equivalente, comporta una riduzione della tassa del 20 per cento; Visto l'art. 4 del citato decreto che, per gli autoveicoli sopraindicati, stabilisce sette classi in base alla portata in modo da garantire per l'anno 1998 l'invarianza del gettito riscosso nel 1997, per gli autoveicoli inclusi nelle predette classi; Visto il successivo art. 7 il quale prevede che per le regioni a statuto speciale, gli importi di tassa siano stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, osservando le prescrizioni del precitato art. 4, facendo comunque in modo, che le tasse cosi' determinate, non risultino inferiori all'importo minimo indicato in ECU nella tabella A annessa al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43; Considerato che anche per le regioni a statuto ordinario occorre determinare le tasse in questione; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, secondo il quale, quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella B annessa al citato decreto, per la circolazione dei complessi (autotreni e autoarticolati), e' dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze; Visto il successivo art. 8, il quale prevede che il valore dell'ECU, per la conversione in valuta nazionale degli importi indicati nelle tabelle A e B annesse al ripetuto decreto legislativo e' quello relativo al primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, e che il valore pubblicato sulla Gazzetta in questione del 2 ottobre 1997, da valere per l'anno 1998, e' di lire 1.927,96; Atteso: che per la determinazione degli importi indicati nelle sottoriportate tabelle sono stati presi in considerazione i tariffari relativi alla portata in vigore in ciascuna regione, ai fini della collocazione dei veicoli nelle fasce di portata previste dall'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43; che gli importi ottenuti per ciascuna fascia sono stati poi confrontati con quelli minimi previsti dalla tabella A del predetto decreto legislativo, previa conversione in lire degli importi della stessa tabella stabiliti in ECU; che e' stato assunto come importo tariffario quello maggiore tra i due, con gli aggiustamenti richiesti, al fine di garantire l'invarianza di gettito rispetto al 1997, come previsto dagli articoli 4 e 7 del citato decreto legislativo n. 43 del 1997; che gli importi come innanzi ottenuti sono ridotti del 20% per i veicoli muniti di sospensioni pneumatiche o equivalenti; che per i complessi la tassazione e' stabilita convertendo in lire gli importi della tabella B annessa allo stesso decreto legislativo n. 43 del 1997; Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo; Decreta: Art. 1. Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate. 1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore. 2. L'importo per gli autocarri e' quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto ed e' distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro e' immatricolato. 3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella B, unici per tutto il territorio nazionale. L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi e' dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B. L'integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'art. 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. 4. La tassa e' ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.