IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 1  del decreto  legislativo 24  febbraio 1997,  n. 43
secondo il  quale le tasse  automobilistiche per gli  autoveicoli per
trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore
a 12  tonnellate sono commisurate,  invece che alla portata,  al peso
complessivo  a pieno  carico,  al  numero degli  assi  e  al tipo  di
sospensione dell'asse  motore, la  quale ultima,  se pneumatica  o di
tipo  equivalente, comporta  una  riduzione della  tassa  del 20  per
cento;
  Visto  l'art.  4  del  citato  decreto  che,  per  gli  autoveicoli
sopraindicati, stabilisce sette  classi in base alla  portata in modo
da garantire  per l'anno 1998  l'invarianza del gettito  riscosso nel
1997, per gli autoveicoli inclusi nelle predette classi;
  Visto il  successivo art. 7 il  quale prevede che per  le regioni a
statuto speciale,  gli importi di  tassa siano stabiliti  con decreto
del Ministro delle finanze,  osservando le prescrizioni del precitato
art. 4, facendo comunque in modo, che le tasse cosi' determinate, non
risultino inferiori all'importo minimo  indicato in ECU nella tabella
A annessa al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;
  Considerato che  anche per le  regioni a statuto  ordinario occorre
determinare le tasse in questione;
  Visto l'art.  6 del  decreto legislativo 24  febbraio 1997,  n. 43,
secondo il  quale, quando la  somma degli importi della  tassa dovuta
per  i  singoli  componenti  risulta inferiore  agli  importi  minimi
indicati in  ECU nella tabella  B annessa  al citato decreto,  per la
circolazione dei  complessi (autotreni  e autoarticolati),  e' dovuta
l'integrazione della tassa sino a detti importi, secondo le modalita'
da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  il  successivo  art.  8,  il quale  prevede  che  il  valore
dell'ECU,  per  la  conversione  in valuta  nazionale  degli  importi
indicati nelle tabelle A e  B annesse al ripetuto decreto legislativo
e' quello relativo  al primo giorno lavorativo di  ottobre di ciascun
anno, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' Europee, e
che il  valore pubblicato sulla  Gazzetta in questione del  2 ottobre
1997, da valere per l'anno 1998, e' di lire 1.927,96;
  Atteso:
  che   per   la   determinazione  degli   importi   indicati   nelle
sottoriportate tabelle sono stati presi in considerazione i tariffari
relativi alla  portata in vigore  in ciascuna regione, ai  fini della
collocazione dei veicoli nelle fasce  di portata previste dall'art. 4
del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43;
  che  gli  importi  ottenuti  per ciascuna  fascia  sono  stati  poi
confrontati con quelli  minimi previsti dalla tabella  A del predetto
decreto legislativo,  previa conversione in lire  degli importi della
stessa tabella stabiliti in ECU;
  che e' stato assunto come  importo tariffario quello maggiore tra i
due,  con   gli  aggiustamenti   richiesti,  al  fine   di  garantire
l'invarianza  di  gettito  rispetto  al  1997,  come  previsto  dagli
articoli 4 e 7 del citato decreto legislativo n. 43 del 1997;
  che gli  importi come innanzi ottenuti  sono ridotti del 20%  per i
veicoli muniti di sospensioni pneumatiche o equivalenti;
  che per i complessi la  tassazione e' stabilita convertendo in lire
gli importi della  tabella B annessa allo  stesso decreto legislativo
n. 43 del 1997;
  Visto l'art.  18 della legge 21  maggio 1955, n. 463,  con il quale
viene  data facolta'  al Ministro  delle finanze  di stabilire  nuovi
termini e  modalita' di pagamento  delle tasse automobilistiche  e di
modificare  le forme,  i termini  e le  modalita' di  pagamento dello
stesso tributo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Tariffe applicabili  agli autoveicoli per  il trasporto di  cose di
peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate.
  1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose
di peso complessivo  a pieno carico pari o superiore  a 12 tonnellate
sono commisurate al peso complessivo, al  numero degli assi e al tipo
di sospensione per l'asse motore.
  2. L'importo per gli autocarri e' quello risultante dalla tabella A
allegata  al presente  decreto ed  e' distinto  per gruppi  tariffari
secondo la regione nella quale l'autocarro e' immatricolato.
  3. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella
B, unici per  tutto il territorio nazionale.  L'integrazione di tassa
prevista per la circolazione dei  complessi e' dovuta quando la somma
delle tasse corrisposte per i  singoli componenti risulta inferiore a
quella  stabilita per  il complesso  dalla tabella  B. L'integrazione
deve  essere  corrisposta  per  un periodo  minimo  di  quattro  mesi
decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla
data in cui sorge  l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua
ad applicarsi  l'art. 5,  quarantunesimo comma, del  decreto-legge 30
dicembre 1982,  n. 953, convertito  dalla legge 28 febbraio  1983, n.
53.
  4. La tassa e' ridotta del 20  per cento per gli autoveicoli per il
trasporto di cose di cui al  comma 1 muniti di sospensione pneumatica
all'asse o  agli assi motore,  o di sospensione riconosciuta  ad essa
equivalente, a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 43.