Art. 2. Modalita' di pagamento 1. Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa prevista dal comma 4 dell'articolo precedente e' necessario effettuare i pagamenti presso gli uffici esattori ACI, consegnando fotocopia della carta di circolazione. La presenza delle sospensioni che danno diritto alla riduzione anzidetta deve essere annotata sulla carta di circolazione medesima. 2. I pagamenti integrativi dovuti per i complessi devono essere effettuati prima della messa in circolazione dei medesimi, mediante versamento presso gli uffici esattori dell'ACI o presso gli uffici postali utilizzando i bollettini modello CH 8-bis intestandoli al conto corrente GU 9035 ACI tasse automobilistiche. Sulla causale del versamento deve essere riportata la targa della motrice e la classe tariffaria del complesso. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 27 dicembre 1997, concernenti le "Modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997. 4. La ricevuta del pagamento della tassa di circolazione dei complessi di cui al comma 2 deve essere esibita agli organi preposti al controllo su strada.