Art. 2.
                        Modalita' di pagamento
  1. Per  fruire, la prima  volta, della riduzione di  tassa prevista
dal  comma  4 dell'articolo  precedente  e'  necessario effettuare  i
pagamenti presso gli uffici esattori ACI, consegnando fotocopia della
carta  di  circolazione.  La  presenza delle  sospensioni  che  danno
diritto alla riduzione anzidetta deve  essere annotata sulla carta di
circolazione medesima.
  2. I  pagamenti integrativi  dovuti per  i complessi  devono essere
effettuati prima  della messa in circolazione  dei medesimi, mediante
versamento presso  gli uffici esattori  dell'ACI o presso  gli uffici
postali  utilizzando i  bollettini modello  CH 8-bis  intestandoli al
conto corrente GU 9035 ACI  tasse automobilistiche. Sulla causale del
versamento deve essere  riportata la targa della motrice  e la classe
tariffaria del complesso.
  3. Per quanto non espressamente  previsto dal presente articolo, si
applicano  le  disposizioni  previste  dal  decreto  ministeriale  27
dicembre  1997, concernenti  le "Modalita'  di pagamento  delle tasse
automobilistiche", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 1997.
  4.  La  ricevuta del  pagamento  della  tassa di  circolazione  dei
complessi di cui al comma 2  deve essere esibita agli organi preposti
al controllo su strada.