Art. 2.
  Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
  A) Alicudi, Stromboli e Panarea:
  veicoli adibiti  al trasporto  merci con  obbligo di  sostare nelle
aree portuali.
  B) Lipari, Vulcano e Filicudi:
  1) autoveicoli, ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53
del codice  della strada)  appartenenti ai proprietari  di abitazioni
ubicate nelle diverse  isole che pur non  essendo residenti risultino
iscritti  nei ruoli  comunali delle  imposte di  nettezza urbana  per
l'anno 1998, limitatamente  ad un solo veicolo  per nucleo familiare.
L'iscrizione  deve   essere  dimostrata  con  la   relativa  cartella
esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco;
   2) veicoli adibiti al trasporto di merci;
  3)  veicoli appartenenti  a  persone che  dimostrino  di essere  in
possesso  di prenotazione  di almeno  7 (sette)  giorni in  struttura
alberghiera, extraalberghiera o casa privata;
  4) caravan e autocaravan al  servizio di soggetti che dimostrino di
avere  prenotazioni   per  almeno  7  (sette)   giorni  nei  campeggi
esistenti;
  5)  autoveicoli  del  servizio televisivo,  cinematografico  o  che
trasportano  artisti e  attrezzature per  occasionali prestazioni  di
spettacolo,  per convegni  e  manifestazioni  culturali. Il  permesso
verra' rilasciato dall'Assessorato comunale  turismo e spettacolo, di
volta in volta secondo la necessita';
  6) autoambulanze, veicoli delle forze di poliza e carri funebri;
  7)  autobus  turistici  che,   relativamente  alla  sosta  ed  alla
circolazione,  dovranno  scrupolosamente   attenersi  alle  ordinanze
locali.