Art. 2. Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe: A) Alicudi, Stromboli e Panarea: veicoli adibiti al trasporto merci con obbligo di sostare nelle aree portuali. B) Lipari, Vulcano e Filicudi: 1) autoveicoli, ciclomotori e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nelle diverse isole che pur non essendo residenti risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 1998, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal sindaco; 2) veicoli adibiti al trasporto di merci; 3) veicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extraalberghiera o casa privata; 4) caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 (sette) giorni nei campeggi esistenti; 5) autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verra' rilasciato dall'Assessorato comunale turismo e spettacolo, di volta in volta secondo la necessita'; 6) autoambulanze, veicoli delle forze di poliza e carri funebri; 7) autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.