Art. 3.
  Sulle  isole   anzidette  possono  affluire  gli   autoveicoli  che
trasportano  invalidi,  purche'   muniti  dell'apposito  contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera.