Art. 5.
                           S a n z i o n i
  Chiunque viola i  divieti di cui al presente decreto  e' punito con
la sanzione amministativa del pagamento di  una somma da L. 587.500 a
L. 2.350.000, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti  di cui al
decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.