Art. 2.
                 Valutazione dei rischi di incendio
    1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti  misure
di  prevenzione  e  protezione,  costituiscono  parte  specifica  del
documento di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
626/1994.
    2.  Nel  documento  di  cui  al comma 1 sono altresi' riportati i
nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure  di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze,
o  quello  del datore di lavoro nei casi di cui all'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994.
    3. La valutazione dei rischi di incendio puo'  essere  effettuata
in conformita' ai criteri di cui all'allegato I.
    4.  Nel  documento  di valutazione dei rischi il datore di lavoro
valuta il livello di rischio di incendio del luogo di  lavoro  e,  se
del  caso,  di  singole  parti del luogo medesimo, classificando tale
livello in una delle seguenti categorie, in conformita' ai criteri di
cui all'allegato I:
    a) livello di rischio elevato;
    b) livello di rischio medio;
    c) livello di rischio basso.