Art. 3. Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio 1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a) ridurre la probabilita' di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II; b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, cosi' come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformita' ai requisiti di cui all'allegato III; c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformita' ai criteri di cui all'allegato IV; d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformita' ai criteri di cui all'allegato V; e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI; f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII. 2. Per le attivita' soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).