Art. 3.
     Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
    1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il  datore
di lavoro adotta le misure finalizzate a:
   a)  ridurre la probabilita' di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all'allegato II;
    b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste  dall'art.
13  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n.
547/1955, cosi' come modificato dall'art. 33 del decreto  legislativo
n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso
di incendio, in conformita' ai requisiti di cui all'allegato III;
    c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
al  fine  di  garantire  l'attivazione dei sistemi di allarme e delle
procedure  di  intervento,  in  conformita'   ai   criteri   di   cui
all'allegato IV;
    d)  assicurare  l'estinzione  di  un  incendio  in conformita' ai
criteri di cui all'allegato V;
    e) garantire l'efficienza dei sistemi di  protezione  antincendio
secondo i criteri di cui all'allegato VI;
    f)  fornire  ai lavoratori una adeguata informazione e formazione
sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
    2. Per le attivita' soggette al controllo da  parte  dei  Comandi
provinciali  dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente
articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).