Art. 4.
               Controllo e manutenzione degli impianti
                  e delle attrezzature antincendio
    1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e
sulle attrezzature di  protezione  antincendio  sono  effettuati  nel
rispetto  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari vigenti,
delle  norme  di   buona   tecnica   emanate   dagli   organismi   di
normalizzazione  nazionali  o europei o, in assenza di dette norme di
buona  tecnica,  delle  istruzioni  fornite   dal   fabbricante   e/o
dall'installatore.