Art. 5.
             Gestione dell'emergenza in caso di incendio
    1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio,  il  datore
di  lavoro  adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in  un  piano  di  emergenza
elaborato in conformita' ai criteri di cui all'allegato VIII.
    2.  Ad  eccezione  delle  aziende di cui all'art. 3, comma 2, del
presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10
dipendenti, il datore di lavoro non  e'  tenuto  alla  redazione  del
piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.