Art. 6.
Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base
del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa
uno o piu' lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto
suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di
formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di
lavoro ove si svolgono le attivita' riportate nell'allegato X, devono
conseguire l'attestato di idoneta' tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora
il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che
l'idoneita' tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da
opposita attestazione la stessa dovra' essere acquisita secondo le
procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.