Art. 6.
         Designazione degli addetti al servizio antincendio
    1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base
del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa
uno o piu' lavoratori  incaricati  dell'attuazione  delle  misure  di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi  dell'art.  4,  comma 5, lettera a), del decreto legislativo n.
626/1994, o se stesso nei casi  previsti  dall'art.  10  del  decreto
suddetto.
    2.   I  lavoratori  designati  devono  frequentare  il  corso  di
formazione di cui al successivo art. 7.
    3. I lavoratori designati ai sensi del comma  1,  nei  luoghi  di
lavoro ove si svolgono le attivita' riportate nell'allegato X, devono
conseguire  l'attestato  di  idoneta' tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
    4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma  precedente,  qualora
il  datore  di  lavoro,  su  base  volontaria, ritenga necessario che
l'idoneita' tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da
opposita attestazione la stessa dovra' essere  acquisita  secondo  le
procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.