Art. 6. Designazione degli addetti al servizio antincendio 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o piu' lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto. 2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7. 3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attivita' riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneta' tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. 4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneita' tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da opposita attestazione la stessa dovra' essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.