Art. 7.
         Formazione degli addetti alla prevenzione incendi,
             lotta antincendio e gestione dell'emergenza
    1. I datori di lavoro assicurano  la  formazione  dei  lavoratori
addetti  alla  prevenzione  incendi,  lotta  antincendio  e  gestione
dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.