Art. 8.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Fatte  salve  le  disposizioni  dell'art.  31   del   decreto
legislativo  n.  626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
con  esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma
2, del presente decreto, devono  essere  adeguati  alle  prescrizioni
relative  alle  vie  di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b),  entro  2  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
    2.  Sono  fatti  salvi  i  corsi di formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e  gestione  delle  emergenze,
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.