IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983 ed in particolare il punto 7 dell'introduzione all'allegato al citato decreto; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993 mediante il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 in conseguenza del recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 87/372/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1996 relativo a modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative condizioni per l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996; Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2 CE sulle comunicazioni mobili e personali; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1997 con il quale sono state apportate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze nella banda dei 900 MHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997; Riconosciuta la necessita' di destinare ulteriori risorse spettrali al sistema radiomobile pubblico cellulare numerico; Riconosciuta l'opportunita' di realizzare gradualmente le finalita' del presente decreto; Ritenuto che le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al presente provvedimento possono ascriversi al secondo dei due casi previsti nel punto 7 dell'introduzione all'allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, sopra citato; Sentito il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. La nota 58 della tabella relativa al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, approvato con decreto 31 gennaio 1983 citato nelle premesse, gia' modificata dal decreto 4 maggio 1993 e dal decreto 3 giugno 1997, citati nelle premesse, e' cosi' ulteriormente modificata: "(58) Le bande di frequenze 890-915 MHz e 935-960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372/CEE del 25 giugno 1987 al sistema radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Sono riservate in esclusiva al sistema GSM le seguenti bande di frequenze alle scadenze sottoindicate: 894,5-913,7 MHz e 939,5-958,7 MHz a partire dal 15 aprile 1998; 892,3-913,7 MHz e 937,3-958,7 MHz a partire dal 15 ottobre 1998. Le restanti porzioni di banda, attualmente utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico e per i terminali senza filo di prima generazione, possono essere riservate in esclusiva dal Ministero delle comunicazioni al servizio GSM sulla base della domanda commerciale". 2. La nota 58 A della tabella relativa al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e' cosi' modificata: "(58 A) In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC(97)02 le bande di frequenze 880-890 MHz e 925-935 MHz sono designate come bande di estensione del sistema radiomobile pubblico cellulare numerico GSM. Porzioni di tali bande sono destinate al sistema GSM in funzione della domanda commerciale. Le suddette bande di frequenze sono attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico; tuttavia, tali utilizzazioni sono progressivamente ridotte in funzione delle accertate ulteriori esigenze del sistema GSM. In ogni caso le utilizzazioni del sistema analogico hanno termine alla data del 31 dicembre 2005".