IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra
l'altro,   l'istituzione   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
produttive;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  30,  comma  5, che in deroga alle
disposizioni  del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  sentita  la  conferenza Statoregioni sono
stabiliti  le modalita' e i termini del versamento mensile di acconto
dell'imposta  dovuta  dagli  organi  e  amministrazioni dello Stato e
dagli  enti  pubblici  indicati nell'art. 3, comma 1, lettera e), del
medesimo decreto legislativo;
  Visto,  altresi',  la  necessita'  di prevedere che le modalita' di
versamento  dell'addizionale  regionale all'IRPEF, di cui all'art. 50
del  citato  decreto  legislativo  numero  46/1997,  trattenuta dalle
amministrazioni   centrali   e   periferiche  dello  Stato  anche  ad
ordinamento  autonomo,  sui  redditi di lavoro dipendente e su quelli
assimilati  di  cui  agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917/1986 nonche' sui trattamenti pensionistici
erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per
il  versamento  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive da
parte dei citati soggetti;
  Visto  il  parere espresso dalla conferenza Statoregioni in data 19
marzo 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il   versamento   dell'acconto  dell'imposta  regionale  sulle
attivita'  produttive  previsto  dall'art.  30,  comma 5, del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, dovuta dagli organi e dalle
amministrazioni  dello  Stato  e  dagli  enti  pubblici  di  cui agli
articoli  87,  comma  1,  lettere c) e d), e 88 del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e' effettuato in favore delle
regioni e province autonome con le seguenti modalita'.
  2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive con emissione di
titolo  di  spesa  estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti
conti  correnti  istituiti  con  il  decreto interministeriale di cui
all'art. 40 del decreto legislativo n. 446/1997.
  3.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano nonche'
gli  enti  previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge
n.  720/1984  provvedono  al  versamento dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  con  operazioni  di giroconto dai propri conti
ordinari  presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai
sensi dell'art. 40 del predetto decreto legislativo.
  4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo,   titolari   di  contabilita'  speciali,  o  di  ordini  di
accreditamento,  gli ordinatori secondari di spese statali nonche' le
amministrazioni  degli  organi costituzionali effettuano i versamenti
dovuti  con  emissione  di  titolo  di  spesa  estinguibile  mediante
accreditamento  alle  pertinenti contabilita' speciali di girofondi o
negli  appositi  conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto
decreto  interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a
quello allegato al presente decreto.
  5.  Gli  enti  pubblici,  elencati  nella  tabella A della legge n.
720/1984  titolari di contabilita' speciali, provvedono al versamento
dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive con operazione di
giroconto   dalle   proprie  contabilita'  speciali  alle  pertinenti
contabilita' speciali di girofondi.
  6.   Gli  enti  pubblici  diversi  da  quelli  indicati  nei  commi
precedenti   corrispondono   l'imposta   regionale   sulle  attivita'
produttive mediante bollettino di conto corrente postale.