Art. 3.
  1.  I  soggetti indicati nell'art. 1 versano il saldo tenendo conto
degli   acconti   gia'   pagati  mensilmente,  entro  il  termine  di
presentazione  della  dichiarazione  di  cui  all'art. 19 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, con le modalita' di cui al
presente   decreto.   Le  eccedenze  derivanti  dalle  operazioni  di
conguaglio  possono  essere  fatte  valere  sui successivi versamenti
mensili  eseguiti  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive.
  2. Per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti
eseguiti  ai  fini  dei  contributi  sanitari dovuti per l'anno 1997,
possono  essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi
ai   fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive;  la
compensazione   eseguita   dovra'   essere  evidenziata  in  sede  di
dichiarazione annuale.
  3. Per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a
titolo di contributi per le prestazioni S.S.N. sono imputati a titolo
di acconto ai fini dell'IRAP o dell'addizionale regionale all'IRPEF.