Art. 4. 1. Le Banca d'Italia invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive eseguiti con le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del presente decreto. Le periodicita' degli invii, il contenuto informativo e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabiliti sentita la conferenza Statoregioni, d'intesa con la Banca d'Italia, con successivo decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate. 2. L'Ente poste italiane invia telematicamente al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti eseguiti con le modalita' di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 1. La periodicita' degli invii, il contenuto informativo, le specifiche tecniche e la misura dei compensi saranno stabiliti con convenzione approvata secondo le modalita' stabilite dall'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sentita la conferenza Statoregioni.