Art. 5. 1. L'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50, secondo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 nonche' sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, e' versata secondo le modalita' previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive indicate nel citato art. 1. Roma, 24 marzo 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi