Art. 5.
  1.  L'addizionale  regionale  all'IRPEF di cui all'art. 50, secondo
comma,   del   decreto  legislativo  n.  446/1997,  trattenuta  dalle
amministrazioni   centrali   e   periferiche  dello  Stato  anche  ad
ordinamento autonomo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di
conguaglio  relative  ai  redditi  di  lavoro  dipendente e su quelli
assimilati  di  cui  agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917/1986 nonche' sui trattamenti pensionistici
erogati  dai  medesimi  soggetti,  e'  versata  secondo  le modalita'
previste  per  il  versamento  dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive indicate nel citato art. 1.
   Roma, 24 marzo 1998
                                         Il Ministro delle finanze
                                                  Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
                Ciampi