Art. 2. 1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 1, comma 7, abbiano ottenuto la concessione o autorizzazione da parte dell'autorita' competente, ovvero ai progetti gia' disciplinati con legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali dei soggetti istituzionali.