Art. 2.
  1.  La disciplina  di cui  al presente  decreto non  si applica  ai
progetti che alla data di entrata  in vigore del provvedimento di cui
all'art. 1, comma 7, abbiano ottenuto la concessione o autorizzazione
da  parte   dell'autorita'  competente,   ovvero  ai   progetti  gia'
disciplinati con legge regionale in materia di valutazione di impatto
ambientale  o rientranti  nelle  competenze  primarie previste  dagli
statuti speciali dei soggetti istituzionali.