Art. 2.
  1. Ai fini della  composizione dei quattro collegi circoscrizionali
per  l'elezione dei  componenti  magistrati  del Consiglio  superiore
della magistratura,  l'ufficio elettorale centrale  costituito presso
la  Corte   di  cassazione   procede  alle  seguenti   operazioni  in
successione cronologica:
  a) determina  il numero  dei magistrati effettivamente  in servizio
sul territorio nazionale;
  b) individua il numero dei magistrati effettivamente in servizio in
ciascun distretto,  tenendo conto, per quelli  collocati fuori ruolo,
del luogo in cui essi svolgono la loro attivita'; per i magistrati in
applicazione si tiene conto dell'ufficio di provenienza; i magistrati
applicati alla Corte di cassazione ed alla procura generale presso la
Corte di  cassazione sono  considerati in  servizio nel  distretto di
Roma;
  c) individua  il numero dei  magistrati che esercitano  funzioni di
legittimita' e  procede alla  divisione per  quattro di  tale numero,
sommando  il  quoziente  cosi'  ottenuto al  numero  complessivo  dei
magistrati rispettivamente in servizio nei distretti di Milano, Roma,
Napoli  e Palermo,  con le  modalita'  di cui  all'art. 24-ter  della
legge;
  d) determina  il rapporto percentuale  in cui si colloca  il numero
dei  magistrati  di  ciascun  distretto individuato  ai  sensi  delle
lettere  b) e  c), rispetto  a quello  complessivo dei  magistrati in
servizio sul territorio nazionale;
  e) procede al  sorteggio tra i distretti di Milano,  Roma, Napoli e
Palermo ai fini del loro  inserimento in ciascuno dei quattro collegi
circoscrizionali,  ad  iniziare  dal primo;  qualora  la  percentuale
relativa ad  uno di tali  distretti sia superiore a  quella stabilita
dall'art.   24-bis,  comma   3,   della  legge,   il  sorteggio   per
l'assegnazione dello stesso e' limitato al terzo e quarto collegio;
  f) procede a  sorteggi successivi, ognuno di  quattro distretti, ed
assegna  ogni estratto  ad  un diverso  collegio circoscrizionale  ad
iniziare dal primo,  fino a raggiungere, per i primi  due collegi, la
percentuale minima  tra quelle  stabilite dell'art. 24-bis,  comma 3,
della legge; nel caso in cui il distretto estratto abbia un numero di
magistrati in servizio tale che,  sommato a quelli dei distretti gia'
assegnati  al collegio,  determini il  superamento della  percentuale
massima stabilita dall'art. 24-bis, comma  3, della legge, si procede
ad estrazione suppletiva, limitatamente al collegio interessato;
  g) procede agli ulteriori  sorteggi per l'assegnazione dei restanti
distretti al  terzo collegio circoscrizionale, fino  a raggiungere la
percentuale stabilita nell'art. 24-bis, comma 4, della legge;
  h)   assegna    i   restanti    distretti   al    quarto   collegio
circoscrizionale;  qualora  all'esito  di   tale  operazione  non  si
raggiunga la  percentuale stabilita dall'art. 24-bis,  comma 4, della
legge,  si procede  alla  ripetizione integrale  delle operazioni  di
sorteggio per la composizione dei quattro collegi.
    Roma, 25 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Flick