Art. 2. 1. Ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, l'ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte di cassazione procede alle seguenti operazioni in successione cronologica: a) determina il numero dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale; b) individua il numero dei magistrati effettivamente in servizio in ciascun distretto, tenendo conto, per quelli collocati fuori ruolo, del luogo in cui essi svolgono la loro attivita'; per i magistrati in applicazione si tiene conto dell'ufficio di provenienza; i magistrati applicati alla Corte di cassazione ed alla procura generale presso la Corte di cassazione sono considerati in servizio nel distretto di Roma; c) individua il numero dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' e procede alla divisione per quattro di tale numero, sommando il quoziente cosi' ottenuto al numero complessivo dei magistrati rispettivamente in servizio nei distretti di Milano, Roma, Napoli e Palermo, con le modalita' di cui all'art. 24-ter della legge; d) determina il rapporto percentuale in cui si colloca il numero dei magistrati di ciascun distretto individuato ai sensi delle lettere b) e c), rispetto a quello complessivo dei magistrati in servizio sul territorio nazionale; e) procede al sorteggio tra i distretti di Milano, Roma, Napoli e Palermo ai fini del loro inserimento in ciascuno dei quattro collegi circoscrizionali, ad iniziare dal primo; qualora la percentuale relativa ad uno di tali distretti sia superiore a quella stabilita dall'art. 24-bis, comma 3, della legge, il sorteggio per l'assegnazione dello stesso e' limitato al terzo e quarto collegio; f) procede a sorteggi successivi, ognuno di quattro distretti, ed assegna ogni estratto ad un diverso collegio circoscrizionale ad iniziare dal primo, fino a raggiungere, per i primi due collegi, la percentuale minima tra quelle stabilite dell'art. 24-bis, comma 3, della legge; nel caso in cui il distretto estratto abbia un numero di magistrati in servizio tale che, sommato a quelli dei distretti gia' assegnati al collegio, determini il superamento della percentuale massima stabilita dall'art. 24-bis, comma 3, della legge, si procede ad estrazione suppletiva, limitatamente al collegio interessato; g) procede agli ulteriori sorteggi per l'assegnazione dei restanti distretti al terzo collegio circoscrizionale, fino a raggiungere la percentuale stabilita nell'art. 24-bis, comma 4, della legge; h) assegna i restanti distretti al quarto collegio circoscrizionale; qualora all'esito di tale operazione non si raggiunga la percentuale stabilita dall'art. 24-bis, comma 4, della legge, si procede alla ripetizione integrale delle operazioni di sorteggio per la composizione dei quattro collegi. Roma, 25 marzo 1998 Il Ministro: Flick