Art. 2.
  1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
  comma 1,  lett. n)  viene aggiunta la  seguente frase:  "Qualora la
deliberazione del senato accademico  richieda il parere del consiglio
di amministrazione, per  gli aspetti di competenza  di questo organo,
tale parere  e' espresso successivamente ad  una delibera preliminare
del  senato, che  diviene  definitiva in  caso  di parere  favorevole
conforme del consiglio di amministrazione".
  2. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
  comma 1  lettera c),  la dizione "il  regolamento per  le attivita'
amministrative finanziarie e contabili" e' sostituita dalla seguente:
"il  regolamento di  Ateneo per  l'amministrazione, la  finanza e  la
contabilita'".
  comma 1 lettera g), dopo "economica e patrimoniale dell'Universita"
sono aggiunte di seguito le seguenti parole; "secondo quanto previsto
dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'";
  al  comma 1  lettera l),  dopo "demandata  dal senato  accademico",
viene   aggiunta  di   seguito   la  seguente   frase:  "Qualora   la
deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del
senato  accademico, per  gli aspetti  di competenza  di quest'organo,
tale parere  e' espresso successivamente ad  una delibera preliminare
del consiglio di  amministrazione, che diviene definitiva  in caso di
parere favorevole conforme del senato accademico".
  3. All'art. 21 sono apportate le seguenti modifiche:
  al  comma 3  dopo "assegnate  ai consigli  di corso  di studio"  e'
aggiunto,  di  seguito, il  periodo:  "In  tale caso,  qualora  siano
presenti diversi indirizzi  dell'unico corso di studio  e la facolta'
abbia istituito  i relativi  consigli di  indirizzo, il  consiglio di
facolta'  puo'   delegare  ai   consigli  di  indirizzo,   anche  con
provvedimento a carattere durevole, le funzioni di cui all'art. 27.1,
sub d),  e), g), h),  i) solo per  la parte riguardante  le modifiche
statutarie riguardanti  gli indirizzi. Per  le altre funzioni  di cui
all'art. 27.1, i consigli di  indirizzo sono legittimati ad esprimere
proposte  e  pareri   per  la  prte  di   competenza  del  rispettivo
indirizzo".
  4. All'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:
  al  comma 6,  dopo  "fra i  due candidati  che  hanno riportato  il
maggior  numero  di voti  nell'ultima  votazione.",  e' aggiunta,  di
seguito, la seguente  frase: "Ogni turno di votazione  e' valido solo
se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto.";
  al comma 8  dell'art. 23, viene aggiunto il seguente  comma 9: "Nel
caso  di assenza  o impedimento  del  preside e  del vicepreside,  il
preside e'  sostituito dal  decano dei professori  di ruolo  di prima
fascia  della  facolta'.  Parimenti,  in  caso  di  interruzione  per
qualsiasi  causa  del mandato  del  preside,  il decano  subentra  al
titolare dell'organo  nella totalita'  delle sue funzioni  e provvede
nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale
per l'elezione del nuovo titolare";
  al comma 9  dell'articolo 23, viene aggiunto il  seguente comma 10:
"Qualora l'assenza  o l'impedimento del  preside si protragga  per un
periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto
l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 9.".
  5. All'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:
  al comma 1, penultimo  capoverso, dopo "Tali deliberazioni dovranno
tenere  conto   di  quanto  deliberato  dal   consiglio  di  facolta'
relativamente  alle lettere  d)  ed f)"  viene  aggiunta la  seguente
frase:  "Per le  deliberazioni relative  agli argomenti  di cui  alle
lettere a), b), c),  d), e), f), i), l), m),  il consiglio si esprime
nella sua composizione completa";
  al comma 3, viene aggiunto  il seguente capoverso: "Alle sedute del
consiglio  di facolta'  in quanto  operante come  centro di  spesa ai
sensi  del  regolamento  per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita', partecipa  il segretario amministrativo  assegnato alla
presidenza  della   facolta'  con  voto  consultivo   ristretto  alla
legittimita'  delle  deliberazioni  sulle  materie  disciplinate  dal
regolamento stesso".
  6. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
  il  comma  1 e'  cosi'  sostituito:  "Presso ciascuna  facolta'  e'
istituita  una commissione  didattica  composta dal  preside, che  la
presiede,  e da  un numero  pari, rispettivamente,  di professori  di
ruolo e ricercatori e di  rappresentanti degli studenti nel consiglio
di facolta'".
  7. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche:
  al comma  7 dopo "ricercatori  che partecipano allo  svolgimento di
attivita'  didattiche   e'  deliberata"  sono  aggiunte   le  parole:
"annualmente  dal  consiglio  di  facolta'  secondo  un  criterio  di
prevalenza.  Si applica  anche  ai ricercatori  che siano  professori
ufficiali di insegnamento quanto stabilito dal comma 5".
  8. All'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
  al comma 4 e' aggiunta la  seguente frase: "Ogni turno di votazione
e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi
diritto";
  al comma 7 e' aggiunto il seguente  comma 8: "Nel caso di assenza o
di impedimento del presidente e  del vicepresidente, il presidente e'
sostituito dal  decano dei  professori di ruolo  di prima  fascia del
corso di  studio. Parimenti,  in caso  di interruzione  per qualsiasi
causa  del mandato  del presidente,  il decano  subentra al  titolare
dell'organo nella totalita' delle sue  funzioni e provvede nei trenta
giorni  successivi  a  dare  inizio al  procedimento  elettorale  per
l'elezione del nuovo titolare";
  al comma  8 e' aggiunto il  seguente comma 9: "Qualora  l'assenza o
l'impedimento del presidente si protragga  per un periodo superiore a
tre mesi, il rettore dichiara  con proprio decreto l'interruzione del
mandato e si procede ai sensi del comma 8".
  9. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
  al  termine dell'articolo,  viene aggiunto  il seguente  capoverso:
"Nel caso di attivazione di un nuovo corso di studio, e per un perido
pari alla  sua durata  legale, il  consiglio di  facolta' interessato
puo'  deliberare,  a maggioranza  assoluta  dei  suoi componenti,  di
assumere  le funzioni  del consiglio  di  corso di  studio oppure  di
demandarle ad  un altro consiglio di  corso di studio affine.  In tal
caso, il consiglio di facolta' o  di corso di studio e' integrato dai
professori ufficiali degli insegnamenti  impartiti nel nuovo corso di
studio e dai ricercatori  che svolgono attivita' didattica prevalente
nell'ambito del corso stesso".
  10. All'art. 33 sono apportate le seguenti modifiche:
  al II capoverso,  viene aggiunta la seguente frase:  "Ogni turno di
votazione e'  valido solo se  vi abbiano partecipato almeno  la meta'
degli aventi diritto";
  dopo il  comma 6 viene aggiunto  il seguente comma 7:  "Nel caso di
assenza  o  di impedimento  del  direttore  e del  vicedirettore,  il
direttore e' sostituito  dal decano dei professori di  ruolo di prima
fascia del  corso di studio.  Parimenti, in caso di  interruzione per
qualsiasi  causa del  mandato del  direttore, il  decano subentra  al
titolare dell'organo  nella totalita'  delle sue funzioni  e provvede
nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale
per l'elezione del nuovo titolare";
  dopo  il comma  7  viene  aggiunto il  seguente  comma 8:  "Qualora
l'assenza o l'impedimento  del direttore si protragga  per un periodo
superiore  a  tre  mesi,  il rettore  dichiara  con  proprio  decreto
l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 7".
  11. All'art 34 sono apportate le seguenti modifiche:
  al comma 2,  lettera b) dopo "di interesse  del dipartimento," sono
aggiunte  di   seguito  le  parole;  "secondo   quanto  previsto  dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'";
  al  comma  2, lettera  c)  dopo  "all'art.  33" viene  aggiunta  la
dizione: "punto 2".
  12. All'art. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
  al  comma  2,  dopo  "all'art.  33," la  dizione  "punto  3"  viene
sostituita con la dizione: "punto 2";
  al comma  3, dopo le  parole "di  seconda fascia e  di ricercatori"
vengono inserite le  seguenti: "eletti con le modalita'  e nel numero
stabiliti".
  13. All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:
  al  comma 1,  sono  abrogate le  parole:  "che costituiranno  parte
integrante del regolamento generale di Ateneo";
  il comma 8 e' cosi' sostituito: "Presso l'Universita' e' costituito
il collegio dei revisori dei  conti, composto di tre membri effettivi
e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e
nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, di cui
uno  con funzioni  di presidente  tra  i giudici  amministrativi o  i
consiglieri  della Corte  dei conti  o i  dirigenti della  Ragioneria
generale dello Stato,  e uno effettivo tra i  dirigenti del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Il
collegio resta in  carica tre anni e ai suoi  componenti e' assegnato
il compenso stabilito  con il decreto di nomina,  previa delibera del
consiglio  di  amministrazione,  mediante la  corresponsione  di  una
indennita' e di  eventuali gettoni di presenza.  Il Collegio esercita
le funzioni  di cui all'art.  2397 e  seguenti del codice  civile; in
particolare  partecipa,  senza  diritto  di  voto,  alle  sedute  del
consiglio  di amministrazione  esprimendo  parere obbligatorio  sulle
materie di  bilancio e svolge  funzioni ispettive sulla  gestione dei
centri  di   spesa  dell'Ateneo,  sia  collegialmente   che  mediante
incarichi individuali affidati dal presidente ai membri del collegio,
anche  supplenti.  Il  collegio  presenta  una  relazione  sul  conto
consuntivo  annuale,  che  viene   trasmesso  alla  Corte  dei  conti
unitamente al conto stesso.".
  14. All'art. 41 sono apportate le seguenti modifiche:
   il comma 3 e' abrogato.
  15. All'art. 43 sono apportate le seguenti modifiche:
  la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: "Regolamento
di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'".
  16. All'art. 44 sono apportate le seguenti modifiche:
  il comma 4 e' sostituito con  il seguente: "I regolamenti di cui ai
punti 1),  2) e  3) del  presente articolo  sono trasmessi  al senato
accademico che  esercita il controllo di  legittimita' per violazione
di legge, del  presente statuto e dei regolamenti  di Ateneo, nonche'
il  controllo di  merito.  Il senato  accademico,  previo parere  del
consiglio di amministrazione per gli  aspetti di competenza, puo' per
una  sola volta  richiedere motivatamente  agli organi  proponenti il
riesame del regolamento, indicando le  norme ritenute non legittime e
quelle  ritenute  non  opportune.  Gli organi  suddetti  possono  non
adeguarsi  ai  soli rilievi  di  non  opportunita' con  deliberazione
approvata  dalla  maggioranza  dei  due terzi  dei  loro  componenti.
Qualora questa  maggioranza non venga raggiunta,  le norme contestate
non possono essere emanate. In assenza di rilievi, i regolamenti sono
emanati dal rettore entro 60 giorni dalla trasmissione".
  17. All'art. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
  al secondo comma, dopo le  parole "ad eccezione di quelle relative"
sono inserite le  seguenti: "al preside di facolta',  al direttore di
dipartimento, al presidente di consiglio di corso di studio e";
  dopo il comma 10, viene aggiunto il seguente comma 11: "Nel caso di
dimissioni del preside  di facolta', del direttore  di dipartimento e
del presidente del consiglio di corso di studio, queste devono essere
presentate  al rettore  e  contestualmente  comunicate ai  componenti
dell'organo che ha proceduto  alla designazione elettiva: il rettore,
sentito  il  parere  di  questo organo,  provvede  in  merito,  ferma
restando    la    possibilita'   dell'interessato    di    confermare
irrevocabilmente le  proprie dimissioni.  Nel caso di  dimissioni del
rettore, queste sono presentate  al Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica e  contestualmente comunicate  ai
componenti del senato accademico".
  18. All'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche:
  dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma 6: "Per i fini di
cui al  presente articolo, tra  le strutture didattiche e  di ricerca
non  sono  comprese  le  scuole  di specializzazione  e  i  corsi  di
dottorato, nonche' le strutture didattiche relative alle attivita' di
cui al comma 4 dell'articolo 6";
  dopo l'art.  48, viene  inserito il  seguente articolo  48-bis: "Le
disposizioni  del  presente  statuto,   laddove  fanno  menzione  dei
professori  di  ruolo,  devono   intendersi  riferite  ai  professori
ordinari e  straordinari ed  ai professori associati,  con esclusione
dei professori fuori ruolo sia ordinari che associati".
  19. All'art. 49 sono apportate le seguenti modifiche:
  al comma 4,  al termine, viene aggiunta la  seguente frase: "Coloro
che  esprimono voto  di astensione  devono essere  considerati tra  i
presenti".
  20. All'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche:
  al comma 3, al secondo periodo, la dizione "regolamento generale di
ateneo" e'  sostituita con la seguente:  "regolamento per l'esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi".
  21. All'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche:
  al   primo   comma,  nel   primo   periodo,   dopo  "consiglio   di
amministrazione",  vengono  aggiunte  le parole:  "sugli  aspetti  di
competenza".