Art. 2. 1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche: comma 1, lett. n) viene aggiunta la seguente frase: "Qualora la deliberazione del senato accademico richieda il parere del consiglio di amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere e' espresso successivamente ad una delibera preliminare del senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio di amministrazione". 2. All'art. 15 sono apportate le seguenti modifiche: comma 1 lettera c), la dizione "il regolamento per le attivita' amministrative finanziarie e contabili" e' sostituita dalla seguente: "il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'". comma 1 lettera g), dopo "economica e patrimoniale dell'Universita" sono aggiunte di seguito le seguenti parole; "secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'"; al comma 1 lettera l), dopo "demandata dal senato accademico", viene aggiunta di seguito la seguente frase: "Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del senato accademico, per gli aspetti di competenza di quest'organo, tale parere e' espresso successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del senato accademico". 3. All'art. 21 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dopo "assegnate ai consigli di corso di studio" e' aggiunto, di seguito, il periodo: "In tale caso, qualora siano presenti diversi indirizzi dell'unico corso di studio e la facolta' abbia istituito i relativi consigli di indirizzo, il consiglio di facolta' puo' delegare ai consigli di indirizzo, anche con provvedimento a carattere durevole, le funzioni di cui all'art. 27.1, sub d), e), g), h), i) solo per la parte riguardante le modifiche statutarie riguardanti gli indirizzi. Per le altre funzioni di cui all'art. 27.1, i consigli di indirizzo sono legittimati ad esprimere proposte e pareri per la prte di competenza del rispettivo indirizzo". 4. All'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 6, dopo "fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.", e' aggiunta, di seguito, la seguente frase: "Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto."; al comma 8 dell'art. 23, viene aggiunto il seguente comma 9: "Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facolta'. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare"; al comma 9 dell'articolo 23, viene aggiunto il seguente comma 10: "Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 9.". 5. All'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, penultimo capoverso, dopo "Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facolta' relativamente alle lettere d) ed f)" viene aggiunta la seguente frase: "Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i), l), m), il consiglio si esprime nella sua composizione completa"; al comma 3, viene aggiunto il seguente capoverso: "Alle sedute del consiglio di facolta' in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facolta' con voto consultivo ristretto alla legittimita' delle deliberazioni sulle materie disciplinate dal regolamento stesso". 6. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 1 e' cosi' sostituito: "Presso ciascuna facolta' e' istituita una commissione didattica composta dal preside, che la presiede, e da un numero pari, rispettivamente, di professori di ruolo e ricercatori e di rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta'". 7. All'art. 27 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 7 dopo "ricercatori che partecipano allo svolgimento di attivita' didattiche e' deliberata" sono aggiunte le parole: "annualmente dal consiglio di facolta' secondo un criterio di prevalenza. Si applica anche ai ricercatori che siano professori ufficiali di insegnamento quanto stabilito dal comma 5". 8. All'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4 e' aggiunta la seguente frase: "Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto"; al comma 7 e' aggiunto il seguente comma 8: "Nel caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare"; al comma 8 e' aggiunto il seguente comma 9: "Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 8". 9. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche: al termine dell'articolo, viene aggiunto il seguente capoverso: "Nel caso di attivazione di un nuovo corso di studio, e per un perido pari alla sua durata legale, il consiglio di facolta' interessato puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di assumere le funzioni del consiglio di corso di studio oppure di demandarle ad un altro consiglio di corso di studio affine. In tal caso, il consiglio di facolta' o di corso di studio e' integrato dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel nuovo corso di studio e dai ricercatori che svolgono attivita' didattica prevalente nell'ambito del corso stesso". 10. All'art. 33 sono apportate le seguenti modifiche: al II capoverso, viene aggiunta la seguente frase: "Ogni turno di votazione e' valido solo se vi abbiano partecipato almeno la meta' degli aventi diritto"; dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente comma 7: "Nel caso di assenza o di impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalita' delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare"; dopo il comma 7 viene aggiunto il seguente comma 8: "Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 7". 11. All'art 34 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2, lettera b) dopo "di interesse del dipartimento," sono aggiunte di seguito le parole; "secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'"; al comma 2, lettera c) dopo "all'art. 33" viene aggiunta la dizione: "punto 2". 12. All'art. 35 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 2, dopo "all'art. 33," la dizione "punto 3" viene sostituita con la dizione: "punto 2"; al comma 3, dopo le parole "di seconda fascia e di ricercatori" vengono inserite le seguenti: "eletti con le modalita' e nel numero stabiliti". 13. All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, sono abrogate le parole: "che costituiranno parte integrante del regolamento generale di Ateneo"; il comma 8 e' cosi' sostituito: "Presso l'Universita' e' costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di presidente tra i giudici amministrativi o i consiglieri della Corte dei conti o i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, e uno effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio resta in carica tre anni e ai suoi componenti e' assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennita' e di eventuali gettoni di presenza. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile; in particolare partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio e svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai membri del collegio, anche supplenti. Il collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmesso alla Corte dei conti unitamente al conto stesso.". 14. All'art. 41 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 3 e' abrogato. 15. All'art. 43 sono apportate le seguenti modifiche: la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'". 16. All'art. 44 sono apportate le seguenti modifiche: il comma 4 e' sostituito con il seguente: "I regolamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo sono trasmessi al senato accademico che esercita il controllo di legittimita' per violazione di legge, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, nonche' il controllo di merito. Il senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza, puo' per una sola volta richiedere motivatamente agli organi proponenti il riesame del regolamento, indicando le norme ritenute non legittime e quelle ritenute non opportune. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non opportunita' con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore entro 60 giorni dalla trasmissione". 17. All'art. 47 sono apportate le seguenti modifiche: al secondo comma, dopo le parole "ad eccezione di quelle relative" sono inserite le seguenti: "al preside di facolta', al direttore di dipartimento, al presidente di consiglio di corso di studio e"; dopo il comma 10, viene aggiunto il seguente comma 11: "Nel caso di dimissioni del preside di facolta', del direttore di dipartimento e del presidente del consiglio di corso di studio, queste devono essere presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva: il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilita' dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Nel caso di dimissioni del rettore, queste sono presentate al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico". 18. All'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma 6: "Per i fini di cui al presente articolo, tra le strutture didattiche e di ricerca non sono comprese le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato, nonche' le strutture didattiche relative alle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 6"; dopo l'art. 48, viene inserito il seguente articolo 48-bis: "Le disposizioni del presente statuto, laddove fanno menzione dei professori di ruolo, devono intendersi riferite ai professori ordinari e straordinari ed ai professori associati, con esclusione dei professori fuori ruolo sia ordinari che associati". 19. All'art. 49 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4, al termine, viene aggiunta la seguente frase: "Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti". 20. All'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, al secondo periodo, la dizione "regolamento generale di ateneo" e' sostituita con la seguente: "regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi". 21. All'art. 51 sono apportate le seguenti modifiche: al primo comma, nel primo periodo, dopo "consiglio di amministrazione", vengono aggiunte le parole: "sugli aspetti di competenza".