Art. 3.
   1. I centri autorizzati di assistenza fiscale devono trasmettere i
dati delle dichiarazioni di cui all'art. 1 in via telematica  secondo
le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.
   2. Le stesse specifiche tecniche devono essere osservate anche per
la  trasmissione  in  via telematica dei medesimi dati da parte della
"Poste italiane S.p.a." e delle banche convenzionate.
   3. I professionisti autorizzati di cui all'art. 78 della legge  30
dicembre  1991,  n.  413,  che appongono il visto di conformita', non
devono trasmettere  in  via  telematica  le  dichiarazioni,  da  essi
predisposte, ma presentarle per il tramite di un ufficio della "Poste
italiane S.p.a." o delle banche convenzionate.
   4.  Le  modalita' e i termini per la presentazione dei dati in via
telematica saranno stabiliti con successivo decreto.
  Il presente   decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 marzo 1998
         Il direttore generale del Dipartimento delle entrate: ROMANO