Art. 2.
  1. I mutui, che possono  essere concessi dal Meliorconsorzio S.p.a.
o dalle  altre banche di  cui all'art.  10 del decreto  legislativo 1
settembre  1993, n.  385,  sono contratti  alle seguenti  condizioni,
termini e modalita':
  a) stipula dei mutui: i contratti di mutuo, che potranno riguardare
anche  singoli lotti  di opere  finanziati con  la norma  richiamata,
saranno  stipulati  anche   mediante  scrittura  privata  debitamente
registrata fra i consorzi di  bonifica e di irrigazione concessionari
e  gli  istituti  di  cui   sopra  in  base  alle  comunicazioni  dei
provvvedimenti da emanarsi dal Ministero per le politiche agricole;
  b) erogazione  dei mutui: l'importo  dei mutui sara'  versato dagli
istituti  mutuanti in  appositi conti  correnti vincolati,  intestati
agli   enti  concessionari,   che   ne   potranno  disporre,   previa
autorizzazione di  svincolo del Ministero per  le politiche agricole,
per le finalita'  previste dalla richiamata legge 23  maggio 1997, n.
135;
  c)  tasso  di  interesse:  il  tasso e'  stabilito  in  misura  non
superiore  a quello  determinato  con decreto  21  dicembre 1994  del
Ministro del tesoro per le operazioni di credito agevolato;
  d) ammortamento: e' stabilito nella durata di anni dieci con inizio
dal 1 gennaio successivo alla data di stipula dei mutui.
  Le rate di  ammortamento, comprensive della quota  capitale e degli
interessi, saranno corrisposte semestralmente, con scadenza 30 giugno
e 31 dicembre a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento.
  Gli  interessi  di  preammortamento verranno  addebitati  ai  conti
correnti vincolati di cui alla lettera b);
  e)  interessi attivi:  dalla data  di entrata  in ammortamento  del
mutuo sulle  giacenze esistenti  nel conto corrente  vincolato verra'
calcolato il tasso attivo pari  al costo di provvista determinato con
decreto 21 dicembre 1994 del Ministro del tesoro per le operazioni di
credito agevolato, diminuito di un punto.
  2. Le economie derivanti dalla realizzazione delle opere finanziate
con  ricorso ai  mutui  di  cui al  presente  decreto possono  essere
utilizzate per l'esecuzione di ulteriori lotti delle medesime.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 novembre 1997
                            Il Ministro per le politiche agricole
                                             Pinto
Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio
e  della  programmazione economica
                 Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 64