Art. 2. 1. I mutui, che possono essere concessi dal Meliorconsorzio S.p.a. o dalle altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono contratti alle seguenti condizioni, termini e modalita': a) stipula dei mutui: i contratti di mutuo, che potranno riguardare anche singoli lotti di opere finanziati con la norma richiamata, saranno stipulati anche mediante scrittura privata debitamente registrata fra i consorzi di bonifica e di irrigazione concessionari e gli istituti di cui sopra in base alle comunicazioni dei provvvedimenti da emanarsi dal Ministero per le politiche agricole; b) erogazione dei mutui: l'importo dei mutui sara' versato dagli istituti mutuanti in appositi conti correnti vincolati, intestati agli enti concessionari, che ne potranno disporre, previa autorizzazione di svincolo del Ministero per le politiche agricole, per le finalita' previste dalla richiamata legge 23 maggio 1997, n. 135; c) tasso di interesse: il tasso e' stabilito in misura non superiore a quello determinato con decreto 21 dicembre 1994 del Ministro del tesoro per le operazioni di credito agevolato; d) ammortamento: e' stabilito nella durata di anni dieci con inizio dal 1 gennaio successivo alla data di stipula dei mutui. Le rate di ammortamento, comprensive della quota capitale e degli interessi, saranno corrisposte semestralmente, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento. Gli interessi di preammortamento verranno addebitati ai conti correnti vincolati di cui alla lettera b); e) interessi attivi: dalla data di entrata in ammortamento del mutuo sulle giacenze esistenti nel conto corrente vincolato verra' calcolato il tasso attivo pari al costo di provvista determinato con decreto 21 dicembre 1994 del Ministro del tesoro per le operazioni di credito agevolato, diminuito di un punto. 2. Le economie derivanti dalla realizzazione delle opere finanziate con ricorso ai mutui di cui al presente decreto possono essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori lotti delle medesime. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 1997 Il Ministro per le politiche agricole Pinto Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 64