IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni;
  Visto l'art.  2, comma  9, del decreto-legge  31 dicembre  1996, n.
669, convertito  dalla legge 28  febbraio 1997,  n. 30, nel  quale e'
previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite
le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione
dell'aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza  e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap;
  Considerato che occorre provvedere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Alle cessioni e importazioni  dei sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza  e l'integrazione dei soggetti
portatori di handicap di cui all'art.  3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, l'imposta  sul valore aggiunto si applica nella  misura del 4
per cento.