IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap; Considerato che occorre provvedere; Decreta: Art. 1. 1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.