Art. 2.
  1.  Si  considerano  sussidi   tecnici  ed  informatici  rivolti  a
facilitare l'autosufficienza e  l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap le  apparecchiature e i dispositivi  basati su tecnologie
meccaniche, elettroniche  o informatiche, appositamente  fabbricati o
di comune reperibilita', preposti ad assistere la riabilitazione, o a
facilitare la comunicazione  interpersonale, l'elaborazione scritta o
grafica, il  controllo dell'ambiente e l'accesso  alla informazione e
alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite
o limitate  da menomazioni di  natura motoria, visiva, uditiva  o del
linguaggio.
  2.  I soggetti  portatori  di handicap,  ai fini  dell'applicazione
dell'aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed
informatici effettuate  direttamente nei loro confronti  producono il
certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato
dalla unita' sanitaria locale  competente e la specifica prescrizione
autorizzativa  rilasciata   dal  medico  specialista   della  azienda
sanitaria locale di appartenenza  dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di
cui sopra.
  3. La documentazione  prevista nel precedente comma  e' prodotta al
cedente   anteriormente  all'effettuazione   della  cessione   ovvero
all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione
di importazione.
   Roma, 14 marzo 1998
                                                   Il Ministro: Visco