Art. 2.
  1. All'art. 3  dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo  1996, le parole
"puo' disporre" sono sostituite con la parola "dispone".
  2.  Le attivita'  di cui  al sopracitato  art. 3  sono estese  alla
rimozione  dei sedimenti  inquinati dei  fondali lacuali,  portuali e
fluviali.
  3.  Per lo  svolgimento delle  attivita'  di messa  in sicurezza  e
bonifica il commissario delegato  - presidente della regione Campania
si avvale:
  per le  attivita' di  individuazione e  rilevazione, dell'A.N.P.A.,
dei  Dipartimento  per  i servizi  tecnici  nazionali,  dell'Istituto
nazionale   di   geofisica,   Consiglio  nazionale   delle   ricerche
dell'Istituto   superiore  di   sanita'  dell'I.S.P.E.S.L.   e  della
collaborazione delle universita' della  regione Campania e degli enti
territorialmente  competenti,  con   il  riconoscimento  delle  spese
sostenute  e   documentate  ad  esclusione  di   quelle  relative  al
trattamento economico di base del personale impiegato;
  per  le  attivita'  di  esecuzione degli  interventi  di  messa  in
sicurezza e bonifica dell'E.N.E.A. con  il rimborso dei costi diretti
e documentati. Per le relative attivita' di progettazione il rimborso
dei  costi e'  limitato a  quelli documentati  rientranti tra  quelli
predeterminati nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.
  Il  commissario delegato  -  Presidente della  regione Campania  si
avvale delle risorse  di cui all'ordinanza n. 2560 del  2 maggio 1997
ed al successivo articolo 8 della presente ordinanza.