Art. 2. 1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, le parole "puo' disporre" sono sostituite con la parola "dispone". 2. Le attivita' di cui al sopracitato art. 3 sono estese alla rimozione dei sedimenti inquinati dei fondali lacuali, portuali e fluviali. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di messa in sicurezza e bonifica il commissario delegato - presidente della regione Campania si avvale: per le attivita' di individuazione e rilevazione, dell'A.N.P.A., dei Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, Consiglio nazionale delle ricerche dell'Istituto superiore di sanita' dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle universita' della regione Campania e degli enti territorialmente competenti, con il riconoscimento delle spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato; per le attivita' di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'E.N.E.A. con il rimborso dei costi diretti e documentati. Per le relative attivita' di progettazione il rimborso dei costi e' limitato a quelli documentati rientranti tra quelli predeterminati nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania si avvale delle risorse di cui all'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 ed al successivo articolo 8 della presente ordinanza.