Art. 3.
  1.  Ciascun  commissario  delegato  puo'  avvalersi  di  dipendenti
pubblici fino ad un massimo di 50 unita'.
  2. Il  personale di cui  al comma  1, e' autorizzato  ad effettuare
lavoro straordinario nel  limite massimo di 70 ore  mensili che sara'
retribuito  in  rapporto  all'attivita'  effettivamente  resa  e  che
comunque non puo'  essere cumulato con alcun altro  compenso a carico
dei fondi  stanziati per  interventi straordinari. A  detto personale
che svolge compiti  di progettazione, direzione lavori  e collaudo il
predetto compenso puo' essere aumentato fino a 150 ore.
  3. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania, per
il prosieguo  dei compiti  ad esso  conferiti, si  avvale di  un vice
commissario.  Per  le  funzioni  di cui  all'art.  2  il  commissario
delegato  - Presidente  della  regione Campania  si  avvale, in  ogni
provincia della regione, del prefetto in qualita' di sub commissario.
Al vice commissario  e' corrisposta una indennita' mensile  pari a 70
ore di lavoro straordinario, oltre  i rimborsi spese per missioni. La
misura oraria  e l'indennita' di  missione sono stabilite  in ragione
della qualifica di appartenenza.
  4.  L'utilizzazione   di  personale   pubblico,  anche   in  organi
collegiali istituiti  per l'intervento straordinario, e'  disposta in
deroga alle procedure  di comando, di distacco e  di autorizzazioni e
si svolge  in deroga  alle norme  ordinarie in  materia di  orario di
servizio. Tra le norme  procedurali derogate sono compresi l'articolo
58 commi  2, 3  e 5 e  l'art. 60 del  decreto legislativo  3 febbraio
1993, n.  29; l'art.  56 del  testo unico  10 gennaio  1957, n.  3, e
l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297.