Art. 3. 1. Ciascun commissario delegato puo' avvalersi di dipendenti pubblici fino ad un massimo di 50 unita'. 2. Il personale di cui al comma 1, e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili che sara' retribuito in rapporto all'attivita' effettivamente resa e che comunque non puo' essere cumulato con alcun altro compenso a carico dei fondi stanziati per interventi straordinari. A detto personale che svolge compiti di progettazione, direzione lavori e collaudo il predetto compenso puo' essere aumentato fino a 150 ore. 3. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania, per il prosieguo dei compiti ad esso conferiti, si avvale di un vice commissario. Per le funzioni di cui all'art. 2 il commissario delegato - Presidente della regione Campania si avvale, in ogni provincia della regione, del prefetto in qualita' di sub commissario. Al vice commissario e' corrisposta una indennita' mensile pari a 70 ore di lavoro straordinario, oltre i rimborsi spese per missioni. La misura oraria e l'indennita' di missione sono stabilite in ragione della qualifica di appartenenza. 4. L'utilizzazione di personale pubblico, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazioni e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono compresi l'articolo 58 commi 2, 3 e 5 e l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297.