Art. 5.
  1. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di
cui  all'articolo 5  dell'ordinanza n.  2560  del 2  maggio 1997  per
l'anno 1998 sara'  pari all'ottanta per cento di  quello previsto nel
decreto  di  nomina  e  grava  sui fondi  messi  a  disposizione  del
commissario delegato - Presidente della regione Campania.
  2. L'attivita' della  commissione e' prorogata fino  al 31 dicembre
1998.