Art. 5. 1. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 per l'anno 1998 sara' pari all'ottanta per cento di quello previsto nel decreto di nomina e grava sui fondi messi a disposizione del commissario delegato - Presidente della regione Campania. 2. L'attivita' della commissione e' prorogata fino al 31 dicembre 1998.