Art. 8.
  1.  Per  l'attuazione degli  interventi  da  parte del  commissario
delegato -  Presidente della  regione Campania,  alle risorse  di cui
all'art. 6 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, sono aggiunte le
seguenti:
  a) lire 69  miliardi mediante l'utilizzo delle risorse  di cui agli
articoli 1,  1-bis e 1-ter del  decretolegge 31 agosto 1987,  n. 361,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 ottobre  1987, n. 441,
assegnate alla regione Campania ed ancora disponibili;
  b) lire 50 miliardi mediante parziale utilizzo delle risorse di cui
all'art. 3,  comma 24, della legge  25 dicembre 1995, n.  549, gia' a
disposizione della regione Campania;
  c)  lire 250  miliardi mediante  l'utilizzo delle  risorse previste
sulla  "quota pubblica"  assegnata  alla misura  5.3.2 del  programma
operativo plurifondo  della regione Campania approvato  con decisione
della  Unione europea  C(95)2275 del  28 settembre  1995 e  da ultimo
confermata con decisione della Unione  europea C(97) del 28 settembre
1997, n. 2514;
  d)  lire 17  miliardi  mediante l'utilizzo  delle risorse  iscritte
all'unita'  previsionale  di  base 4.2.1.1.  "piano  disinquinamento"
dello  stato di  previsione  del Ministero  dell'ambiente per  l'anno
1998, destinate  alle aree ad  elevato rischio di crisi  ambientale e
completamento dell'utilizzo della  assegnazione alla regione Campania
effettuata  con decreto  ministeriale  n. 4454/ARS  del 23  settembre
1996.
  2. Il commissario  delegato - Presidente della  regione Campania e'
autorizzato, ai fini  dell'utilizzo delle risorse di cui  al comma 1,
lettera a), ad accendere i relativi  mutui presso la Cassa depositi e
prestiti. Le  somme di cui al  precedente comma 1 sono  versate dalle
amministrazioni interessate, in deroga  al disposto dell'articolo 19,
comma 3, della  legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e delle disposizioni
della legge  e del regolamento  di contabilita' generale  dello Stato
relative alle contabilita'  speciali, direttamente sulla contabilita'
speciale di tesoreria intestata  al commissario delegato - Presidente
della regione Campania.
  3. Il comma 3 dell'art. 6  dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997
e'  sostituito  dal  seguente:   "Gli  enti  pubblici  gestori  delle
discariche restituiscono il 30 per  cento delle somme di cui all'art.
5, comma 8, dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996 al prefetto di
Napoli delegato  entro 30  giorni dalla  data di  pubblicazione della
presente ordinanza.  In caso  di inadempienza  dei suddetti  enti, il
prefetto  di  Napoli  delegato  nomina un  commissario  ad  acta.  Le
restanti somme  sono restituite al commissario  delegato - Presidente
della regione Campania  che ne dispone per  l'attuazione delle azioni
di cui  ai punti  4.1, 4.2,  4.6, e 4.10  dell'art. 1  della presente
ordinanza. Sono escluse dall'obbligo di restituzione le somme che gli
enti  pubblici  gestori delle  discariche  devono  utilizzare per  la
realizzazione  di  interventi  disposti dal  commissario  delegato  -
presidente della regione Campania a carico dei medesimi enti".