Art. 8. 1. Per l'attuazione degli interventi da parte del commissario delegato - Presidente della regione Campania, alle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, sono aggiunte le seguenti: a) lire 69 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decretolegge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assegnate alla regione Campania ed ancora disponibili; b) lire 50 miliardi mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 24, della legge 25 dicembre 1995, n. 549, gia' a disposizione della regione Campania; c) lire 250 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse previste sulla "quota pubblica" assegnata alla misura 5.3.2 del programma operativo plurifondo della regione Campania approvato con decisione della Unione europea C(95)2275 del 28 settembre 1995 e da ultimo confermata con decisione della Unione europea C(97) del 28 settembre 1997, n. 2514; d) lire 17 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse iscritte all'unita' previsionale di base 4.2.1.1. "piano disinquinamento" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, destinate alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e completamento dell'utilizzo della assegnazione alla regione Campania effettuata con decreto ministeriale n. 4454/ARS del 23 settembre 1996. 2. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania e' autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettera a), ad accendere i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le somme di cui al precedente comma 1 sono versate dalle amministrazioni interessate, in deroga al disposto dell'articolo 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - Presidente della regione Campania. 3. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 e' sostituito dal seguente: "Gli enti pubblici gestori delle discariche restituiscono il 30 per cento delle somme di cui all'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996 al prefetto di Napoli delegato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. In caso di inadempienza dei suddetti enti, il prefetto di Napoli delegato nomina un commissario ad acta. Le restanti somme sono restituite al commissario delegato - Presidente della regione Campania che ne dispone per l'attuazione delle azioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.6, e 4.10 dell'art. 1 della presente ordinanza. Sono escluse dall'obbligo di restituzione le somme che gli enti pubblici gestori delle discariche devono utilizzare per la realizzazione di interventi disposti dal commissario delegato - presidente della regione Campania a carico dei medesimi enti".