Art. 9. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - Presidente della regione Campania e dal prefetto di Napoli delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza: 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 1998 Il Ministro: Napolitano