Art. 9.
  1. Sono fatti salvi gli  effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dal commissario  delegato - Presidente  della regione Campania  e dal
prefetto di  Napoli delegato  fino alla  data di  pubblicazione della
presente ordinanza:
  2.  Sono fatte  salve  le disposizioni  contenute nelle  precedenti
citate  ordinanze che  non  risultano in  contrasto  con la  presente
ordinanza.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 marzo 1998
                                              Il Ministro: Napolitano